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Uno dei temi più critici che ci si trova ad affrontare quando ci si separa è proprio l’assegnazione della casa familiare. Questo perché la casa rappresenta non solo un bene patrimoniale significativo, risultato spesso dei sacrifici che entrambi i coniugi o i genitori hanno fatto nell’interesse della famiglia, ma anche il luogo in cui sono cresciuti e si sono sviluppati i legami familiari.

Innanzitutto è bene chiarire fin da subito che con casa coniugale o familiare si intende il luogo dove si è svolta per la maggior parte la vita familiare, dove papà, mamma e figli abitavano insieme come famiglia. Non sono considerate invece abitazione familiare la seconda casa o la casa vacanze.

L’assegnazione della casa familiare trova la sua base giuridica nell’articolo 337-sexies del codice civile, il quale stabilisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”. Questa norma riflette la volontà di proteggere il benessere dei figli minori durante il periodo di separazione dei genitori, per evitare che subiscano, oltre alla rottura dell’unità familiare, l’ulteriore trauma dell’abbandono dell’habitat domestico in cui si è svolta fino a quel momento la loro vita quotidiana.

Scopo dell’Assegnazione della Casa Coniugale

L’assegnazione della casa coniugale è un istituto finalizzato a tutelare gli interessi dei figli minori. La decisione del giudice deve essere quindi indirizzata a salvaguardare l’ambiente familiare in cui i minori sono cresciuti, mirando a limitare l’impatto emotivo e quotidiano della separazione su di loro.

La casa familiare verrà assegnata tenendo conto del collocamento dei figli, questo significa che il giudice lascerà la casa familiare al genitore collocatario, ossia quello presso il quale i figli vivranno prevalentemente.

È bene chiarire che lo scopo dell’assegnazione della casa coniugale non è la tutela del coniuge economicamente più debole, ma la salvaguardia degli interessi dei figli. Questo è confermato dal fatto che, in assenza di figli, il giudice non può decidere quale dei coniugi rimarrà nella casa familiare, che resterà di norma al coniuge che ne è il proprietario, salvo eccezioni da valutarsi caso per caso.

Implicazioni economiche per i coniugi

Nonostante l’assegnazione della casa coniugale sia determinata sulla base dell’interesse dei figli, non si possono trascurare le implicazioni economiche che può avere per i genitori. Diverso è infatti poter rimanere nella medesima abitazione oppure dover trovare una soluzione abitativa alternativa.

L’articolo 337-sexies c.c. stabilisce infatti che il giudice deve considerare l’assegnazione della casa familiare nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, tenendo conto anche di eventuali titoli di proprietà. Se il coniuge più debole è anche il genitore collocatario, il Giudice è chiamato a valutare, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento di cui potrà essere beneficiario, anche il fatto che gode già di un’abitazione.

Una domanda frequente è quella relativa alla suddivisione delle spese dell’abitazione familiare dopo la separazione. Bisogna subito dire che non c’è una regola fissa, ma solitamente il genitore che rimane a vivere nella casa coniugale si fa carico delle spese abitative, come le utenze, la Tari, le spese condominiali ordinarie ed, eventualmente, anche l’affitto.
Il giudice potrà però stabilire regole diverse, tenuto conto delle specifiche condizioni economiche dei due genitori, ad esempio ponendo il canone di affitto a carico del genitore non collocatario.

Qualora l’immobile sia invece di proprietà di uno solo dei coniugi, la rata del mutuo rimarrà a suo esclusivo carico, indipendentemente dal fatto che rimanga o meno a vivere nella casa coi figli.

L’assegnazione della casa familiare e la proprietà

Siccome il giudice dovrà tener conto dell’interesse dei figli, è possibile, e frequente, che la casa familiare venga assegnata al genitore collocatario dei figli minori anche se proprietario è l’altro, il quale sarà quindi costretto a lasciare la propria casa.

Il riconoscimento del diritto al godimento della casa familiare al genitore collocatario comporta inevitabilmente che sia compresso “temporaneamente” – fino al raggiungimento della maggiore età e dell’indipendenza economica dei figli – il diritto di proprietà dell’altro genitore, in vista dell’esclusivo interesse della prole alla conservazione, per quanto possibile, dell’habitat domestico anche dopo la separazione dei genitori. In questi casi però, il giudice dovrà valutare, nella determinazione dei rapporti economici tra le parti, anche le spese che il genitore non collocatario dovrà sostenere per procurarsi una nuova abitazione, come l’affitto o le rate del mutuo per acquistare un nuovo immobile.

Se la casa familiare è di proprietà di terzi e condotta in affitto dalla famiglia, dopo la separazione, la casa in affitto viene assegnata al coniuge che continuerà a vivere al suo interno insieme alla prole, anche se non è l’intestatario del contratto. In caso di separazione il contratto di affitto passa quindi al coniuge assegnatario della casa, secondo quanto stabilito dal giudice al termine del giudizio di separazione. 

Un discorso simile vale anche se la famiglia viveva nell’immobile in virtù di un comodato gratuito; questo spesso accade quando la casa è di proprietà dei genitori o di altri parenti di uno dei coniugi. In questa ipotesi, al momento della separazione il coniuge assegnatario potrà continuare a vivere in quella casa insieme ai figli, anche se di proprietà dei suoceri e non potrà essere mandato via solo perché il matrimonio è terminato.

Quando cessa il diritto di abitare nella casa coniugale?

Un altro aspetto che spesso genera confusione è quanto dura l’assegnazione della casa familiare. Esistono infatti diverse circostanze che fanno venir meno l’assegnazione della casa familiare:

 – Il genitore assegnatario non abita più stabilmente nella casa familiare o si trasferisce altrove;

– I figli cessano di coabitare con il genitore assegnatario (attenzione: non vale l’ipotesi in cui il figlio studia in un’altra città, qualora torni “con frequenza” presso la casa familiare);

– Il genitore assegnatario instaura una nuova convivenza more uxorio o contrae un nuovo matrimonio;

– I figli maggiorenni raggiungono l’indipendenza economica;

– I genitori dopo la separazione riprendono a convivere.

Assegnazione della casa familiare nella separazione consensuale

Nel caso di separazione consensuale, proprio perché la decisione non è presa da un giudice, le parti possono concordare soluzioni diverse rispetto a quelle illustrate in questo articolo, che meglio si adattino ai bisogni della famiglia. 

Ad esempio, può essere che i coniugi concordino che il genitore collocatario si trasferisca altrove coi figli, magari in una seconda casa o in un appartamento in affitto, mentre quello non assegnatario rimanga nella casa familiare. Frequente è anche l’ipotesi per cui le parti concordino nel trasferire la proprietà della casa familiare ai figli, con usufrutto in favore del genitore collocatario.

O ancora, i genitori possono mettere in vendita la casa familiare a terzi, e dividere il ricavato oppure, se le dimensioni  e la struttura dell’immobile lo consentono e tra i genitori vi è una scarsa conflittualità, è possibile dividere la casa in due unità abitative distinte, che verranno abitate da ciascun genitore.  

Le possibilità sono dunque molteplici.

In ogni caso, una volta che i coniugi hanno trovato un accordo, il giudice dovrà comunque verificare che la soluzione raggiunta risponda agli interessi dei minori e, se così è, confermare la decisione assunta dai genitori.

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