Divorzio breve

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Divorzio breve

Dopo aver ottenuto la separazione, la maggior parte delle persone sente l’esigenza di divorziare in breve tempo, per liberarsi definitivamente dal vincolo matrimoniale il prima possibile. Per rispondere a questo bisogno, nel 2015 è stato introdotto il cosiddetto divorzio breve, che ha ridotto i termini per ottenere il divorzio rispetto al periodo precedente. Il divorzio breve quindi non è una modalità alternativa rispetto al divorzio congiunto o giudiziale, ma viene definito “breve” per indicare la rapidità con cui è possibile presentare la domanda di divorzio. 

 

Vediamo insieme i nuovi termini:

  • In caso di separazione consensuale, la domanda di divorzio può essere presentata dopo 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice o dalla data di sottoscrizione dell’accordo di negoziazione assistita o, ancora, dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune.
  • In caso di separazione giudiziale, la domanda di divorzio può essere presentata dopo 1 anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice, sostituendo il termine precedente che era di 3 anni. 

 

Con la riforma Cartabia, in vigore dal 28 febbraio 2023, in caso di rito contenzioso è possibile proporre contestualmente domanda di separazione personale e di divorzio ma, anche in questo caso, il divorzio potrà essere pronunciato solo una volta decorsi i termini sopra indicati.

Divorzio breve e comunione legale

Una seconda novità introdotta dalla Legge sul divorzio breve del 2015 riguarda lo scioglimento anticipato della comunione legale.

In passato la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.

Oggi è invece previsto che la comunione legale si sciolga in via anticipata: 

  • in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; 
  • in caso di separazione consensuale in Tribunale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al Presidente, purché successivamente omologato; 
  • in caso di negoziazione assistita dagli avvocati, dal momento dell’autorizzazione o del nullaosta del Pubblico Ministero; 
  • in caso di accordo davanti al sindaco, dal momento della conferma dell’accordo da parte del Sindaco.

Quanto fin qui descritto vuole essere solo una rappresentazione generale della disciplina del divorzio breve. Se hai bisogno di informazioni più approfondite consulta il mio blog, dove pubblicherò articoli di approfondimento per chiarire tutti i numerosi dubbi che possono sorgere in chi si trova ad affrontare un divorzio. Se non trovi la risposta, ti invito a contattarmi tramite mail per ricevere una consulenza o un parere legato alla tua posizione specifica.