La separazione nelle coppie conviventi

Dal 2016, con l’entrata in vigore della Legge Cirinnà, l’Italia ha finalmente regolamentato i diritti e i doveri delle coppie di fatto, valorizzando il legame affettivo stabile tra due persone maggiorenni, non legate da vincoli matrimoniali o unioni civili.

Quando una relazione tra conviventi giunge al termine, si aprono diverse questioni legate alla separazione. La separazione nella coppia di fatto senza figli non segue le stesse procedure formali di separazione previste per le coppie sposate. Non è necessario ricorrere al Tribunale o seguire una specifica procedura legale. La fine della convivenza avviene naturalmente nel momento in cui svanisce il legame affettivo e l’assistenza reciproca tra i partner. Se la convivenza era stata registrata presso il Comune, sarà necessario comunicare ufficialmente la fine della relazione, con effetto immediato.

L’assegno di mantenimento

A differenza delle coppie sposate, il convivente non ha mai diritto a ricevere un assegno di mantenimento dall’ex partner.

Tuttavia, se una delle parti si trova in uno stato di necessità e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, può chiedere al Giudice di obbligare l’ex convivente a versare un assegno alimentare. Questo tipo di assegno non ha la stessa funzione dell’assegno di mantenimento infatti, mentre l’assegno alimentare garantisce il sostentamento, l’assegno di mantenimento mira a mantenere uno specifico standard di vita.

La durata e l’ammontare dell’assegno alimentare dipendono dalla durata della convivenza e dalle condizioni economiche delle parti coinvolte.

È bene precisare che l’ex convivente ha l’onere di versare l’assegno alimentare solo qualora non lo facciano i figli, i genitori, le nuore, i generi del soggetto in stato di necessità.

La casa familiare nella separazione di una coppia di fatto

Tanto nelle coppie di sposi che in quelle di conviventi, l’assegnazione della casa familiare non è considerata una sorta di mantenimento per l’ex partner, ma una misura a tutela dei figli minorenni o non economicamente indipendenti. Quindi la casa famigliare potrà essere assegnata ad uno dei due partner solo in presenza di figli nati dall’unione tra i due.

Se non ci sono figli e la casa è di proprietà esclusiva di uno dei conviventi, l’altro non ha il diritto di continuare ad abitarvi anche dopo la fine della relazione, neppure se non dovesse avere un’abitazione alternativa.

In caso di interruzione del rapporto, tuttavia, il proprietario non può richiedere all’ex convivente di lasciare immediatamente l’abitazione. Anche se non è stato stabilito un termine preciso, la giurisprudenza ha ritenuto che il proprietario dovrà concedere all’ex partner un periodo di tempo congruo per trovare una nuova soluzione abitativa.

Nel caso in cui la coppia abbia stipulato un contratto di convivenza invece, la dichiarazione di recesso dal contratto di convivenza deve contenere un termine, di minimo novanta giorni, concesso al convivente non proprietario per lasciare l’abitazione.

Il rimborso delle spese sostenute durante la convivenza

Le spese sostenute da ciascun convivente durante la convivenza per partecipare ai bisogni ed alle necessità domestiche della coppia possono essere considerate atti di liberalità o adempimenti di doveri morali o sociali e, come tali, non sono soggette a restituzione. Non è quindi possibile chiedere indietro all’ex convivente quanto versato, ad esempio, per il pagamento del canone di locazione o delle bollette dell’appartamento, o ancora per l’acquisto dei generi alimentari, in quanto sono state spese sostenute in esecuzione del dovere di assistenza tra conviventi.

Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che le somme che eccedono le esigenze familiari e non sono proporzionate alle condizioni economiche dei conviventi, possono essere richieste indietro al termine della convivenza.

Questo perché tali spese integrano un ingiustificato arricchimento per il convivente che ne ha beneficiato, in quanto sono esorbitanti rispetto i bisogni familiari, non rispettando i minimi di proporzionalità ed adeguatezza.

Per valutare la proporzionalità della somma, ai fini della restituzione, bisogna far riferimento all’entità del patrimonio ed alle condizioni sociali dei conviventi.

A titolo di esempio, è stato riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme versate da uno dei conviventi per l’acquisto oppure per la ristrutturazione di un bene immobile rimasto nella disponibilità dell’altro.

Il contratto di convivenza

Qualora la coppia non abbia stipulato un contratto di convivenza, al momento della fine della relazione, non sussistendo vincoli giuridici tra le parti, nessuna di queste potrà avanzare pretese sull’altro, se non quelle illustrate nei punti precedenti.

Se, invece, le parti hanno stipulato un contratto di convivenza, questo può ben contenere disposizioni volte a regolare la fine della relazione che, al momento della cessazione del rapporto, le parti dovranno rispettare.

Con il contratto di convivenza le parti possono quindi accordarsi reciproci diritti per l’ipotesi di venir meno della convivenza stessa. Ad esempio possono pattuire l’obbligo per uno dei due partner di versare all’altro un contributo al mantenimento, stabilire il diritto del convivente non proprietario ad abitare per un certo periodo nell’abitazione dell’altro, oppure stabilire le modalità di divisione dei beni comuni. 

Il contratto di convivenza deve essere registrato presso il Comune e può prevedere diritti e doveri reciproci in caso di fine della convivenza.

Come già detto, la cessazione della coabitazione, fa automaticamente venir meno la convivenza di fatto, ma non influisce sul contratto di convivenza. Quest’ultimo può essere risolto solo attraverso un accordo tra le parti, un recesso unilaterale, la celebrazione di un matrimonio o la formalizzazione di un’unione civile tra i conviventi o a seguito della morte di uno di essi. Anche lo scioglimento del contratto deve essere registrato nella scheda anagrafica di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede anagrafiche individuali. Con la risoluzione del contratto verrà meno anche la comunione dei beni tra conviventi, se era stata in origine prevista.

Separazione nelle coppe conviventi con figli

Quando spiegato finora vale nelle ipotesi in cui dall’unione di fatto non siano nati figli.

Se invece dalla convivenza sono nati figli, essi saranno tutelati allo stesso modo dei figli nati in matrimonio, avranno dunque i medesimi diritti nei confronti di entrambi i propri genitori. Si applicheranno quindi le norme sull’affidamento, il collocamento e l’assegnazione della casa familiare. Il genitore collocatario dei figli avrà il diritto all’assegnazione della casa e ad un contributo al mantenimento dei figli fino alla loro indipendenza economica.

Altri articoli

Contattami

Avvocato Gaia Nova
Portico Antica Fonte n. 11
25047 – Darfo Boario Terme (BS)
cell. 3923431522 info@avvocatogaianova.it
gaia.nova@brescia.pecavvocati.it
P.IVA 04138350980
C.F. NVOGAI91T43B149K

ONDIF Brescia