Mantenimento dei figli

Mettere al mondo dei figli porta con sé il dovere di mantenerli. Numerose sono le norme che prevedono l’obbligo di mantenimento dei figli, prima fra tutte l’articolo 30 della Costituzione, il quale stabilisce che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. Essere mantenuto economicamente dai propri genitori è quindi un diritto di ciascuno e sussiste indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno sposati. 

Il problema del mantenimento  si pone generalmente solo nel momento in cui i genitori si separano o interrompono la loro relazione. In questi casi è necessario regolamentare il contributo al mantenimento dei figli che, per legge, è posto a carico del genitore non convivente con essi. Ancora oggi infatti, nella maggior parte dei casi di separazione, i figli sono collocati principalmente presso un genitore con diritto di visita dell’altro. Le ipotesi di collocamento paritario che prevedono il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, sono invece residuali.

Mantenimento ordinario

Come forse già saprai, quando si parla di mantenimento dei figli si tende a distinguere tra mantenimento ordinario e straordinario. Non esiste però alcuna norma di legge che distingue espressamente queste due componenti del mantenimento, che sono state create da chi lavora (giudici, avvocati) con le famiglie di genitori separati. Questo comporta che non sempre è chiaro cosa rientra nel mantenimento ordinario e cosa nel mantenimento straordinario. 

Iniziamo quindi col parlare del primo. Il mantenimento ordinario comprende tutte quelle spese ordinarie destinate a soddisfare i bisogni prevedibili, quotidiani e ripetitivi dei minori. 

Ad esempio, rientrano nel mantenimento ordinario le spese alimentari, quelle per l’abbigliamento, per la cancelleria scolastica, le utenze domestiche, i medicinali da banco, la baby sitter, la mensa scolastica.

Questa suddivisione non è  perentoria, i genitori possono infatti derogare alle regole generali e definire in modo differente la divisione delle spese sulla base delle esigenze specifiche della famiglia. Possono decidere, ad esempio, di dividere le spese per il vitto scolastico o per la baby sitter. 

Il mantenimento ordinario, proprio perché fa fronte a esigenze periodiche e regolari, viene corrisposto mensilmente dal genitore non collocatario. Per la sua quantificazione si tiene conto dei redditi dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.

Mantenimento straordinario

Il mantenimento straordinario risponde a esigenze imprevedibili e variabili, che non rientrano nelle normali consuetudini di vita dei figli. Proprio perché hanno carattere di eccezionalità non possono essere anticipatamente previste o quantificate dai genitori. Si tratta di spese di natura scolastica, sanitaria, sportiva e ludico-ricreativa. 

Per la loro indeterminatezza e rilevanza in termini economici sono spesso motivo di litigio tra i genitori. Per questa ragione la quasi totalità dei Tribunali ha adottato dei Protocolli nei quali sono elencate le spese straordinarie e, tra queste, quelle che richiedono il preventivo accordo tra i genitori e quelle che invece non lo richiedono. A titolo di esempio, secondo il Protocollo presso il Tribunale di Brescia, nell’ambito scolastico sono spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo quelle relative alle tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici mentre richiedono il preventivo accordo dell’altro genitore quelle relative alle tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. E’ quindi necessario fare riferimento ai Protocolli applicati dal Tribunale che si troverà a decidere la tua situazione. 

Proprio a causa del carattere occasionale, il contributo a tali spese non è versato con regolarità ogni mese dal genitore obbligato ma sarà l’altro genitore, quello che ha sostenuto la spesa straordinaria, a chiederne il rimborso. Per farlo è importante che conservi i documenti che provano la spesa sostenuta. Se un genitore non è d’accordo con una spesa straordinaria che richiede il suo assenso (ad esempio, non acconsente a che il minore frequenti una determinata attività sportiva), la stessa rimarrà interamente a carico dell’altro genitore.

Fino a quando rimane l’obbligo di mantenimento dei figli? 

L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il compimento dei diciotto anni perché a quell’età i ragazzi difficilmente sono in grado di mantenersi da sé. L’orientamento più recente ha confermato che l’obbligo di mantenimento rimane anche in presenza di figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti e cessa solo al raggiungimento dell’autosufficienza economica.

Il Giudice, per decidere se l’assegno è ancora dovuto, dovrà valutare il percorso scolastico e formativo compiuto dal figlio e il suo effettivo impegno per la ricerca di un’occupazione lavorativa in linea con la propria formazione e aspirazioni.

L’obbligo di mantenimento è escluso nelle ipotesi in cui il figlio, che in astratto avrebbe la possibilità di emanciparsi economicamente, in concreto non si impegna per farlo. Un genitore non può dunque essere obbligato a mantenere  a vita i figli svogliati. In particolare, nel 2020 la Corte di Cassazione ha ritenuto che oltre i 30 anni la capacità di mantenersi da sé si presume, stando al figlio l’onere di dimostrare il contrario. Già il Tribunale di Milano, nel 2016, aveva stabilito che il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento veniva meno al compimento dei 34 anni.

Cosa fare per revocare l’obbligo di mantenimento dei figli

E’ bene ricordare che è il genitore obbligato al mantenimento a dover chiedere al Tribunale di accertare che i figli siano diventati indipendenti e che quindi venga revocato l’obbligo di mantenerli. Fino alla decisione del giudice, il genitore sarà quindi tenuto a continuare a pagare l’assegno di mantenimento in loro favore.

Se, infine, un figlio diventa economicamente indipendente ma successivamente perde il lavoro, non può più chiedere che venga ripristinato l’assegno di mantenimento. In questo caso infatti, l’attività svolta in precedenza, dimostra il raggiungimento di un’adeguata capacità lavorativa che comporta la cessazione dell’obbligo per il genitore di versare l’assegno.

Se il figlio, dopo aver perso il lavoro, si dovesse trovare in una situazione di difficoltà economica, potrà eventualmente chiedere che il genitore versi in suo favore gli alimenti, che è un istituto con presupposti e finalità differenti rispetto al contributo al mantenimento.

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