Mantenimento diretto figli maggiorenni

Quando i figli diventano maggiorenni, molti genitori si chiedono se l’obbligo di mantenimento continui e, soprattutto, se sia possibile versare l’assegno direttamente al figlio maggiorenne invece che al genitore collocatario.

Il diritto italiano, infatti, prevede che l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli – sancito dall’art. 30 della Costituzione e dall’art. 147 del codice civile – non si estingue automaticamente con la maggiore età.
Il criterio determinante è l’autosufficienza economica: finché il figlio non è in grado di provvedere da sé al proprio sostentamento, il genitore resta obbligato a contribuire.

Molti genitori, soprattutto quando il figlio ha raggiunto una certa autonomia o vive fuori casa (ad esempio per motivi universitari), preferirebbero versare il mantenimento direttamente sul conto del figlio, evitando passaggi tramite l’altro genitore, magari a causa di un rapporto conflittuale.
Tuttavia, se manca un provvedimento del giudice che lo autorizzi, questa scelta può avere conseguenze giuridiche rilevanti.

Versamento diretto senza autorizzazione del giudice

Se un genitore decide di corrispondere l’assegno di mantenimento direttamente al figlio, senza un provvedimento che lo disponga, commette una irregolarità.

I pagamenti diretti al figlio non hanno efficacia liberatoria, cioè non estinguono l’obbligo di mantenimento nei confronti dell’altro genitore.  In pratica, l’ex coniuge o convivente collocatario può richiedere nuovamente le stesse somme, con il rischio per il genitore pagante di dover versare due volte.

Questo vale anche se l’altro genitore è d’accordo o se il figlio stesso ha chiesto di ricevere i soldi direttamente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 970 del 13 aprile 2021, ha infatti chiarito che i genitori non possono accordarsi privatamente per modificare le modalità di corresponsione del mantenimento: serve sempre l’intervento del giudice.

Quando è possibile versare il mantenimento diretto al figlio maggiorenne

L’art. 337-septies del codice civile prevede che il versamento diretto al figlio maggiorenne sia possibile solo se disposto dal giudice o previsto in un accordo omologato tra i genitori.
Fino a quel momento, l’obbligo continua a essere adempiuto nei confronti del genitore presso il quale il figlio convive, o che ne cura prevalentemente gli interessi economici.

Perché il pagamento diretto sia legittimo, devono sussistere due condizioni:

  • un provvedimento del giudice che lo autorizzi;
  • il figlio non conviva più stabilmente con il genitore beneficiario originario (ad esempio se si è trasferito da altri parenti) e gestisca in autonomia le proprie spese.

La richiesta al giudice può essere avanzata dal figlio maggiorenne non autosufficiente, che non convive più con un genitore e sostiene personalmente le spese di studio o di vita quotidiana; dal genitore collocatario, per ottenere il contributo in favore del figlio; dal genitore obbligato, qualora le condizioni familiari siano cambiate (ad esempio, il figlio si è trasferito altrove), per chiedere la revisione del provvedimento di separazione o divorzio, e l’autorizzazione al pagamento diretto.

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre che l’assegno venga versato direttamente al figlio maggiorenne oppure che continui a essere corrisposto all’altro genitore.

Conseguenze se manca il provvedimento

In assenza di un provvedimento giudiziale, anche se esiste un accordo tra i genitori non formalizzato davanti al tribunale, il genitore che paga direttamente al figlio si espone a diversi rischi:

  • richieste di arretrati da parte dell’altro genitore, che può sostenere che l’obbligo non sia stato adempiuto nei suoi confronti;
  • azioni esecutive (come pignoramenti o decreti ingiuntivi) per gli importi “non pagati formalmente” al genitore titolare del diritto;
  • impossibilità di recuperare le somme già versate al figlio, che verrebbero considerate donazioni e quindi non ripetibili.

In altre parole, senza un titolo giudiziale, il genitore rischia di pagare due volte e di non poter dimostrare di aver adempiuto correttamente al proprio obbligo.

Il figlio universitario e il mantenimento diretto

Uno dei casi più frequenti è quello del figlio universitario che studia fuori sede, non ancora autosufficiente economicamente. In queste situazioni, la giurisprudenza chiarisce che la semplice residenza fuori casa non comporta automaticamente la modifica delle modalità di mantenimento.

Infatti, anche se il figlio vive altrove per motivi di studio e torna solo nei fine settimana o nei periodi di pausa, ma il genitore collocatario continua a sostenere le spese per il suo mantenimento (vitto, viaggi, libri, spese di alloggio, ecc.), ha il diritto di continuare a percepire l’assegno da parte dell’altro genitore.  Anzi, in alcuni casi può addirittura chiedere un aumento del mantenimento in considerazione delle maggiori spese universitarie.

Diverso è il caso del figlio maggiorenne universitario che vive da solo e gestisce in autonomia le proprie spese quotidiane, pur non essendo ancora indipendente economicamente. In tali ipotesi, è ragionevole e corretto che sia lui a ricevere direttamente il contributo di mantenimento, purché ciò sia formalmente autorizzato dal giudice.

Il mantenimento diretto del figlio maggiorenne è un tema delicato che richiede attenzione e consapevolezza.  L’obbligo genitoriale non termina con la maggiore età, ma prosegue finché il figlio non raggiunge l’autosufficienza economica. Affinché il versamento diretto al figlio sia legittimo, serve sempre un provvedimento giudiziale, in caso contrario, il genitore che paga senza titolo direttamente al figlio, rischia contestazioni e richieste di arretrati, senza poter recuperare quanto già versato.

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