gestione eredità minore

Quando una famiglia affronta una separazione o un divorzio, una delle domande che emerge più spesso – talvolta già nei primi colloqui con l’avvocato – riguarda il “dopo”.

Cosa accadrebbe ai figli se uno dei genitori venisse a mancare?
Chi gestirebbe i beni ereditati da un figlio minorenne?

Sono interrogativi comprensibili, che toccano aspetti molto delicati della vita familiare e che meritano risposte chiare e concrete.

Successione ed eredità: alcune premesse fondamentali

Dal punto di vista giuridico, l’eredità può aprirsi per legge oppure per testamento.
In entrambi i casi, l’ordinamento tutela in modo particolare i figli, che rientrano tra i cosiddetti legittimari.

Questo significa che ai figli spetta sempre una quota minima di eredità, anche nel caso in cui il genitore abbia disposto diversamente nel testamento.

Quando, però, gli eredi sono figli minorenni, si pone una questione ulteriore e molto concreta: chi amministra i beni che il minore eredita?

Chi amministra i beni del figlio minorenne?

Se un figlio minorenne eredita beni – sia da un genitore, sia da altri soggetti – la legge prevede che, di regola, sia l’altro genitore a gestirli, anche se separato o divorziato.

Questa gestione avviene attraverso il cosiddetto usufrutto legale, che consente al genitore esercente la responsabilità genitoriale di amministrare e utilizzare i beni del figlio fino al raggiungimento della maggiore età.

Tuttavia, questa amministrazione non è senza limiti:

  • per gli atti di ordinaria amministrazione (ad esempio la gestione corrente), il genitore può agire autonomamente;
  • per gli atti di straordinaria amministrazione (come la vendita di un immobile o investimenti rilevanti), è sempre necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare, a tutela dell’interesse del minore.

È possibile escludere il genitore superstite dalla gestione dei beni?

In alcune situazioni familiari – soprattutto in presenza di forti conflitti tra i genitori o di particolari fragilità – può emergere l’esigenza di affidare la gestione del patrimonio del minore a un soggetto terzo.

La legge lo consente.

Chi redige un testamento o una donazione a favore di un minore può nominare un curatore speciale, incaricato esclusivamente dell’amministrazione dei beni lasciati o donati.

La nomina deve essere espressa e chiara all’interno dell’atto.
In questo caso, il curatore speciale si sostituisce al genitore nella gestione di quei beni specifici, pur restando soggetto ai controlli dell’autorità giudiziaria per le operazioni più rilevanti.

In particolare:

  • il curatore amministra solo i beni oggetto della disposizione;
  • deve richiedere le necessarie autorizzazioni per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;
  • resta in carica fino al raggiungimento della maggiore età del minore.

Non è tenuto a prestare giuramento né a redigere un inventario generale, proprio perché il suo incarico è limitato a beni specificamente individuati.

Pianificazione successoria e famiglie separate: perché è importante

Ragionare su questi temi non significa essere pessimisti, ma responsabili.

In particolare nelle famiglie separate o ricostituite, una corretta pianificazione successoria consente di:

  • prevenire conflitti futuri;
  • tutelare concretamente i figli;
  • garantire che il patrimonio a loro destinato sia gestito nel loro esclusivo interesse.

 

Affrontare queste scelte con consapevolezza e con il supporto di un professionista esperto in diritto di famiglia e successioni significa prendersi cura non solo dei beni, ma anche degli equilibri familiari che resteranno.

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Avvocato Gaia Nova
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