Il tema del mutuo cointestato e separazione è da tempo oggetto di dibattito nella giurisprudenza italiana. La questione riguarda la sorte delle rate del mutuo quando una coppia che ha acquistato insieme un immobile decide di separarsi o interrompere la convivenza.
Negli anni, i tribunali hanno fornito risposte anche molto diverse: in alcuni casi è stata negata la possibilità di chiedere la restituzione pro quota delle somme pagate da uno solo dei cointestatari; in altri, invece, tale richiesta è stata accolta. Le difficoltà derivano dal fatto che ci si trova a dover bilanciare i rapporti interni tra i partner con l’obbligazione contrattuale verso la banca, che resta invece del tutto invariata.
Per comprendere come funziona, è necessario distinguere tra matrimonio e convivenza.
Separazione e mutuo cointestato
Quando il mutuo cointestato riguarda due coniugi, occorre considerare i principi di solidarietà matrimoniale sanciti dall’art. 143 c.c. In base a questi, le rate pagate da uno solo durante il matrimonio non possono essere richieste indietro all’altro coniuge. Lo ha ribadito, tra le altre, l’ordinanza della Cassazione n. 5385/2023.
Unica eccezione: se esiste un accordo tra le parti per cui i pagamenti erano fatti a titolo di prestito, in quel caso le somme possono essere ripetute.
È invece ammessa la ripetizione delle somme che uno dei due coniugi ha pagato in via esclusiva dopo la separazione (Cass. n. 1072/2018), a condizione che l’accollo del mutuo non sia stato imposto dal giudice come forma di mantenimento del coniuge o dei figli, né sia previsto negli accordi di separazione. In alcuni casi, infatti, il giudice può stabilire che uno dei coniugi versi le rate del mutuo come contributo al mantenimento: se ciò avviene, quell’obbligo rimane anche dopo la separazione.
Diversamente, entrambi i cointestatari del mutuo restano comunque obbligati in egual misura nei confronti della banca. Se il coniuge che fino a quel momento ha pagato le rate decide di interrompere i versamenti, la banca può pretendere il pagamento dell’intero importo anche solo dall’altro coniuge. Per l’istituto di credito, infatti, non hanno alcuna rilevanza né la separazione, né gli accordi presi dai coniugi, né le disposizioni del giudice.
In altre parole, il cosiddetto “accollo interno” – cioè l’accordo tra i coniugi su chi debba pagare le rate – non produce alcun effetto nei confronti della banca. Il contratto di mutuo resta immutato e i due mutuatari continuano ad essere obbligati in solido verso l’istituto che ha concesso il finanziamento, indipendentemente da quanto stabilito nei loro accordi personali o dal giudice della separazione.
Resta comunque fermo che, nei confronti della banca, entrambi i cointestatari sono obbligati in solido. Questo significa che l’istituto di credito potrà pretendere l’intero pagamento da uno solo dei coniugi, a prescindere da eventuali accordi interni o decisioni del giudice. Gli accordi tra le parti o i provvedimenti giudiziari hanno efficacia solo nei rapporti tra ex coniugi, ma non incidono sull’obbligazione contrattuale verso la banca.
Convivenze e mutuo cointestato
Nelle convivenze, la giurisprudenza ha adottato un approccio diverso. Sia la Cassazione sia i tribunali di merito (ad esempio il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 1173/2024) hanno riconosciuto che, se uno dei conviventi ha sostenuto in misura prevalente le rate del mutuo, egli può chiedere la restituzione delle somme pagate in eccedenza, salvo che non si dimostri che tali pagamenti siano stati effettuati come donazione.
In altre parole, mentre nel matrimonio vige una presunzione di liberalità collegata ai doveri di contribuzione, nella convivenza la regola è opposta: si presume che chi paga di più abbia diritto al rimborso, a meno che non vi siano prove contrarie.
Questo principio si fonda sull’esigenza di evitare squilibri patrimoniali tra conviventi. Se, ad esempio, uno dei due ha pagato quasi per intero le rate del mutuo senza una ragione economica che lo giustifichi (come una differenza marcata di reddito o patrimonio), il giudice potrà riconoscere un diritto alla restituzione.
L’opportunità di una soluzione condivisa
l mutuo cointestato, in caso di separazione o fine della convivenza, rimane un vincolo che lega i partner anche dopo la rottura. Poiché la banca continuerà a pretendere il pagamento da entrambi i cointestatari, è fondamentale cercare una soluzione condivisa, evitando di lasciare la questione alla sola decisione del giudice, che non può conoscere meglio della coppia quelli che sono stati gli equilibri familiari.
Le strade possibili sono diverse:
- uno dei due partner rileva la quota dell’altro, diventando unico intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile; la banca deve però accettare l’operazione;
- trasferire il finanziamento a un nuovo istituto, intestandolo a uno solo dei coniugi o conviventi;
- vendere l’immobile ed estinguere il mutuo con il ricavato della vendita. È una scelta drastica, che comporta la perdita della casa e non sempre è praticabile o auspicabile, specie se ci sono figli minorenni, per i quali mantenere l’ambiente domestico è fondamentale;
- la coppia può anche scegliere di saldare il mutuo e mantenere la comproprietà dell’immobile, magari in funzione delle esigenze dei figli, e preoccuparsi della sua destinazione in un secondo momento. In questo senso è possibile, ad esempio, intestarlo ai figli, in modo che resti a loro.
In tutte queste ipotesi, la collaborazione resta l’approccio migliore. Sedersi intorno a un tavolo, valutare le opzioni e, se necessario, avvalersi della mediazione familiare o di avvocati formati nella pratica collaborativa permette di ridurre tempi, costi e conflitti. L’interesse comune – soprattutto in presenza di figli – deve prevalere sulle mere ragioni economiche, che in sede di giudizio andrebbero invece in primo piano.



