Parlare di “patti prematrimoniali” in Italia sembrava, fino a poco tempo fa, quasi un’eresia. Eppure, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 20415/2025, depositata il 21 luglio) potrebbe rappresentare una svolta storica sul tema.
Con questa decisione, la Suprema Corte ha stabilito – per la prima volta – che gli accordi economici e personali sottoscritti tra coniugi durante il matrimonio, in vista di una futura e possibile separazione o divorzio, possono essere considerati validi. Una novità assoluta per l’ordinamento italiano, che apre le porte a forme di autonomia privata nella famiglia, simili a quelle già diffuse in altri Paesi, come gli Stati Uniti.
Vediamo perché questa pronuncia è così importante e cosa cambia, oggi, nel nostro ordinamento.
Patti prematrimoniali: cosa sono e perché (finora) non erano ammessi
I patti prematrimoniali, come suggerisce il nome, sono quegli accordi che i futuri coniugi stipulano prima di sposarsi, per disciplinare in anticipo alcuni aspetti economici e personali del loro rapporto, nel caso in cui un domani dovessero separarsi o divorziare.
Ad esempio, si può decidere in anticipo:
- chi resterà nella casa coniugale in caso di separazione;
- se e quanto uno dei due dovrà corrispondere un assegno di mantenimento all’altro;
- eventuale trasferimento di beni, anche immobili, per compensare il contributo di un coniuge;
- come dividere beni acquistati in comune.
Si tratta di pratiche comuni nei Paesi anglosassoni, dove i “prenuptial agreements” sono strumenti consolidati per regolare i rapporti patrimoniali all’interno del matrimonio. In Italia, invece, questi accordi sono sempre stati considerati nulli.
Il motivo? L’articolo 160 del Codice civile stabilisce che “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”. La legge italiana, infatti, tutela la libertà e la parità dei coniugi all’interno del matrimonio, e considera il vincolo matrimoniale come un rapporto fondato su doveri inderogabili.
Si è sempre ritenuto che decidere prima cosa succederà in caso di separazione possa condizionare questa libertà; infatti potrebbe far sorgere nei coniugi pensieri come “Non lascio mio marito/mia moglie perché perderei economicamente”, oppure “Lo faccio perché so che avrò un sostegno garantito”.
Un’eccezione isolata si era vista nel 2012, ma nel 2020 la Cassazione è tornata a confermare l’indirizzo tradizionale: un patto prematrimoniale che prevedeva il pagamento di 500.000 euro in caso di separazione fu dichiarato nullo perché ritenuto privo di “meritevolezza giuridica”.
Gli accordi “a latere” della separazione o divorzio: la via italiana ai patti tra coniugi
Diversa è la situazione per gli accordi stipulati durante la crisi coniugale, cioè quando i coniugi si stanno separando o stanno avviando la procedura di divorzio.
In questi casi, infatti, i coniugi possono sottoscrivere dei cosiddetti “patti a latere” della separazione o del divorzio. Si tratta di accordi presi privatamente, che non vengono inseriti nell’accordo ufficiale davanti al giudice, ma che lo affiancano o lo integrano.
Ad esempio, in questi patti si può prevedere un’integrazione dell’assegno di mantenimento; l’obbligo di trasferire un immobile; la regolazione di diritti o obblighi non trattati formalmente nel procedimento giudiziario.
Questi accordi sono considerati validi, purché non contrari a norme imperative o all’ordine pubblico, come confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 18843/2024.
In pratica, la legge italiana non ammette ancora veri e propri patti prematrimoniali sottoscritti prima del matrimonio, ma riconosce validità agli accordi presi durante la crisi coniugale, se rispettano determinati limiti.
La sentenza del 2025: la Cassazione apre con cautela ai patti prematrimoniali
Nel luglio 2025 la Corte di Cassazione ha emesso una pronuncia che segna una svolta, per quanto ancora prudente, sul tema dei patti prematrimoniali. Con l’ordinanza n. 20415/2025, i giudici hanno affermato per la prima volta che un accordo preso da due coniugi durante il matrimonio, in previsione di un’eventuale futura separazione, può essere considerato valido ed efficace.
Il caso concreto riguardava una coppia che, anni prima della crisi coniugale, aveva sottoscritto un patto in base al quale il marito si impegnava a versare 150.000 euro alla moglie in caso di separazione. Questa somma rappresentava un riconoscimento concreto dell’impegno economico che la moglie aveva sostenuto durante il matrimonio, in particolare per la ristrutturazione della casa familiare e altre spese comuni. In cambio, la donna avrebbe rinunciato a determinati beni mobili (come un’imbarcazione e parte dell’arredamento), lasciando intendere che si trattasse di un accordo di compensazione e riequilibrio patrimoniale.
Fino a oggi, un’intesa di questo tipo sarebbe stata considerata nulla, poiché contraria al principio secondo cui non si possono predeterminare in anticipo gli effetti economici di una futura separazione. In questo caso, però, la Corte ha riconosciuto la liceità dell’accordo, qualificandolo come contratto atipico con condizione sospensiva lecita: un tipo di accordo che non è previsto espressamente dal codice civile, ma che può comunque essere valido se rispetta determinati requisiti.
Il punto centrale è che la separazione viene considerata solo come evento futuro e incerto, e non come la “causa illecita” del contratto. In altri termini, l’accordo non nasce con l’intento di condizionare o penalizzare la fine del matrimonio, ma per garantire equità tra le parti in caso di rottura: in questo caso, il riconoscimento del contributo economico della moglie durante il matrimonio era una motivazione valida e degna di tutela.
Un elemento importante sottolineato dalla Corte riguarda la distinzione tra l’accordo e gli obblighi legali di mantenimento. La somma pattuita non sostituiva l’assegno di mantenimento, che la moglie ha comunque richiesto e ottenuto al momento della separazione. L’accordo quindi non rappresentava una preventiva rinuncia al mantenimento (che sarebbe stata nulla) ma i due strumenti coesistevano su piani diversi: il primo come accordo volontario e integrativo, il secondo come garanzia prevista dalla legge per il coniuge più debole. Questo aspetto è decisivo, perché dissolve uno dei principali timori legati ai patti prematrimoniali: il rischio che vengano usati per eludere i diritti futuri del coniuge economicamente più vulnerabile. La Cassazione ha chiarito che un accordo è legittimo solo se rispetta l’equilibrio tra le parti e non viola diritti indisponibili, come il mantenimento o la tutela dei figli.
Infine, la Corte ha definito questo tipo di accordo come “atipico”, segnalando che siamo ancora di fronte a un precedente isolato e non a una regola consolidata. Si tratta, in sostanza, di una prima apertura verso la legittimazione dei patti prematrimoniali in Italia, che tuttavia richiede – secondo gli stessi giudici – un intervento del legislatore per essere pienamente disciplinata e regolata.
Quali limiti per i patti prematrimoniali: cosa si può e non si può stabilire
La recente apertura della Cassazione alla validità dei patti prematrimoniali non significa che tutto sia ora lecito. Al contrario, restano limiti ben precisi su cosa i futuri coniugi possono davvero concordare prima del matrimonio.
- Nessuna deroga ai doveri coniugali
Gli accordi non possono cancellare o modificare i doveri fondamentali previsti dalla legge per chi si sposa, come la fedeltà, la convivenza, l’assistenza morale e materiale. Sono obblighi inderogabili e non disponibili. Per fare un esempio: non è valido un patto che preveda l’esclusione dell’obbligo di assistenza tra coniugi, o che imponga condizioni umilianti o discriminatorie.
Queste clausole sarebbero nulle perché in contrasto con l’ordine pubblico familiare.
- I figli sono sempre fuori dall’accordo
Nessun patto può stabilire in anticipo regole su affidamento, mantenimento o educazione degli eventuali figli. Anche se i futuri coniugi si trovassero d’accordo, non possono decidere da soli, ad esempio, che uno dei due genitori non avrà obblighi economici, o che il figlio sarà affidato in via esclusiva.
In Italia, infatti, l’interesse del minore è sempre tutelato dal giudice e non può essere oggetto di accordi privati.
- L’equilibrio tra le parti è fondamentale
Un patto prematrimoniale per essere valido deve essere equo e proporzionato.
Se un coniuge si obbliga a versare una somma troppo alta senza una giustificazione chiara, o se l’accordo sembra punitivo (ad esempio: “se mi lasci, mi devi 100.000 euro”), verrà considerato nullo.
Diverso il caso in cui la somma concordata serva, ad esempio, a rimborsare contributi economici reali sostenuti durante la relazione, come previsto nella sentenza del 2025: in quel caso l’accordo aveva una causa concreta e meritevole.
- Attenzione agli assegni di mantenimento
Un punto ancora controverso è la possibilità di stabilire in anticipo l’ammontare dell’assegno di mantenimento o divorzile.
Nel caso deciso nel 2025, la somma pattuita non sostituiva l’assegno, ma era un rimborso separato. Ad oggi, non è chiaro se sia valido un patto che stabilisca a priori “quanto” uno dei coniugi dovrà versare all’altro in caso di separazione.
È probabile che un simile accordo venga ritenuto invalido, perché la valutazione economica spetta al giudice al momento della separazione, tenendo conto delle condizioni reali di entrambi i coniugi. Da un lato, infatti, sarebbe impossibile, per i coniugi, prevedere, anni prima, l’effettiva situazione economica e il loro tenore di vita al momento della separazione e, dall’altro, potrebbe confliggere con norme imperative (ad esempio quelle sull’assegno divorzile). La condizione economica delle parti e la valutazione equa dell’assegno restano quindi per ora, rimesse al giudice al momento della separazione e divorzio.
In conclusione: cosa si può davvero concordare prima del matrimonio?
I patti prematrimoniali validi in Italia, oggi, possono riguardare solo aspetti patrimoniali e bilanciati tra i coniugi, come chi terrà certi beni in caso di separazione, come verranno restituiti eventuali investimenti fatti da uno solo, rinunce su beni mobili o immobili in cambio di un corrispettivo, scelta del regime patrimoniale (separazione o comunione dei beni).
Restano vietati i patti su doveri personali (fedeltà, convivenza…), gli accordi su figli e mantenimento, e clausole punitive o squilibrate.
Un patto prematrimoniale, quindi, non è un contratto per “blindare” il matrimonio, ma può essere uno strumento utile per prevenire conflitti economici e riconoscere contributi patrimoniali concreti, purché resti nei limiti imposti dalla legge.



