Il rientro a scuola, per i figli di genitori separati, non è soltanto un momento emozionante: spesso porta con sé decisioni delicate e tante spese da affrontare. Tra le principali questioni che diventano, purtroppo, occasioni di scontro tra i genitori, vi sono la scelta della scuola, le deleghe per il ritiro del minore e la ripartizione delle spese scolastiche.
Scelta della scuola per i figli di genitori separati: cosa succede in caso di disaccordo
Le decisioni di maggiore interesse per i figli – come stabilito dall’art. 337-ter c.c. – devono essere prese di comune accordo tra i genitori separati, salvo i casi di affidamento super-esclusivo e la scelta della scuola rientra senza dubbio tra queste.
L’ideale sarebbe che decidere insieme, valutando l’offerta didattica, la distanza dalla residenza, i costi e anche la volontà del figlio, se capace di esprimere una preferenza motivata. Quando però i genitori non riescono a trovare un’intesa, la legge prevede che possano rivolgersi al Tribunale, il quale ha il compito di risolvere i contrasti sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Il giudice ascolta entrambi i genitori, cercando di stimolare un accordo tra loro. Se questo non viene raggiunto, sarà lui a decidere quale scuola frequentare.
Il minore deve essere ascoltato se ha compiuto 12 anni, oppure anche a un’età inferiore se ritenuto capace di discernimento. Il suo parere viene sempre preso in considerazione, ma non è vincolante: il giudice può discostarsene, purché ne spieghi le ragioni.
Il criterio guida è sempre l’interesse superiore del minore, che deve orientare sia i genitori sia il Tribunale.
Per individuare la scuola più adatta, il giudice si basa su criteri oggettivi, come ad esempio la vicinanza alla residenza del figlio; la qualità dell’offerta formativa, il livello dell’istituto; la presenza di indirizzi educativi particolari o confessionali (scuole private).
Spesso i Tribunali italiani hanno mostrato una preferenza per la scuola pubblica, considerata una scelta neutra, non legata a un orientamento confessionale o culturale specifico. Tuttavia, questa non è una regola assoluta: ogni caso viene valutato in base alle esigenze concrete del minore.
Un esempio recente è rappresentato dall’ordinanza della Cassazione n. 13570/2024, che ha confermato la scelta della madre di iscrivere il figlio a una scuola privata nonostante l’opposizione del padre. In quel caso, il giudice ha ritenuto prevalente l’interesse del minore a proseguire il percorso scolastico già iniziato, garantendo così stabilità e continuità, soprattutto in un contesto di forte conflittualità tra i genitori.
Sia i genitori che il giudice devono, infine, tenere conto delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio, come stabilito dall’art. 337-ter c.c., che regola le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, residenza). Questo vale in particolare nella scelta della scuola superiore, dove la motivazione e le capacità personali del ragazzo diventano determinanti.
Delega a terzi per il ritiro del minore da scuola
Uno dei temi che più spesso genera conflitti tra genitori separati riguarda la delega a terzi per il ritiro del figlio da scuola. Non di rado, infatti, uno dei due genitori si oppone alla presenza di una persona esterna – magari un nuovo partner o un familiare non gradito– incaricata dall’altro di andare a prendere il minore.
Occorre chiarire che, anche dopo la separazione, in via generale la responsabilità genitoriale continua ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Ciò significa che ciascuno di loro può compiere atti di ordinaria amministrazione in autonomia, tra i quali rientra anche la possibilità di delegare soggetti terzi al ritiro del bambino da scuola.
Se un genitore non è d’accordo con la delega, non può opporsi direttamente presso la scuola, ma ha la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere che la delega venga limitata o esclusa.
La situazione varia in base alla tipologia di affidamento:
- Affido condiviso: ciascun genitore, nei giorni in cui ha il figlio con sé, può liberamente delegare una terza persona al ritiro. La scuola non può opporsi, così come non può farlo l’altro genitore, salvo ricorso al giudice.
- Affidamento esclusivo: salvo diversa disposizione contenuta nei provvedimenti di separazione o divorzio, è il solo genitore affidatario a poter autonomamente decidere chi autorizzare al ritiro del minore, con le stesse possibilità di opposizione per l’altro genitore.
In alcuni casi, i provvedimenti del giudice stabiliscono in modo preciso i giorni e gli orari in cui ciascun genitore ha il diritto di prendere con sé il figlio (es. “il minore starà con il padre dal venerdì all’uscita da scuola sino alla domenica sera”). In queste ipotesi, ogni genitore, per i giorni di propria competenza, mantiene il diritto di delegare terzi.
In sintesi, quindi, la delega al ritiro del figlio da scuola rientra nei poteri di ciascun genitore, ma resta sempre aperta la possibilità per l’altro di opporsi davanti al giudice, solo qualora ritenga che la scelta non sia nell’interesse del minore.
Spese scolastiche e genitori separati: chi paga cosa?
Una delle questioni più dibattute nelle separazioni e nei divorzi riguarda la ripartizione delle spese scolastiche dei figli. Dai libri di testo alle gite, fino ai corsi extrascolastici, non sempre è chiaro se tali costi rientrino nelle spese “ordinarie” – quindi già comprese nell’assegno di mantenimento – oppure se vadano considerati “straordinari” e, come tali, suddivisi tra i genitori secondo le percentuali stabilite dal Giudice (solitamente 50% ciascuno).
In linea generale, le spese scolastiche rientrano tra quelle straordinarie e sono quindi a carico di entrambi i genitori. All’interno di queste, si distinguono:
- spese scolastiche straordinarie che non richiedono preventivo accordo, considerate necessarie e prevedibili (ad esempio: libri di testo obbligatori, contributo di iscrizione scuola pubblica, assicurazione scolastica);
- spese scolastiche straordinarie che richiedono il preventivo accordo, in quanto opzionali o non strettamente necessarie (ad esempio: viaggi di istruzione di più giorni, corsi privati, doposcuola facoltativi).
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha predisposto delle linee guida generali che distinguono le spese scolastiche ordinarie da quelle straordinarie, specificando quali necessitino o meno dell’accordo tra i genitori. Tuttavia, nella prassi, i diversi Tribunali hanno adottato propri protocolli operativi, che non sempre coincidono con le linee guida CNF e che vengono periodicamente aggiornati per tener conto delle nuove esigenze scolastiche dei minori (come l’uso di dispositivi elettronici, che si sono diffusi durante il lockdown).
Per fare un esempio, il Protocollo del Tribunale di Brescia, attualmente in vigore ma in fase di revisione, prevede che non richiedano il preventivo accordo:
- le tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici,
- i libri di testo e il materiale di corredo di inizio anno,
- le gite scolastiche senza pernottamento,
- le spese di trasporto pubblico,
- i servizi scolastici come tempo prolungato, pre e doposcuola.
Richiedono invece il consenso dell’altro genitore:
- le tasse scolastiche e universitarie di istituti privati,
- i corsi di specializzazione,
- le gite scolastiche con pernottamento,
- i corsi di recupero e le lezioni private,
- le spese di alloggio presso la sede universitaria.
Interessante anche il Protocollo del Tribunale di Bergamo, adottato nel 2024, che regola in modo più dettagliato alcune voci. Viene ad esempio precisato che la dotazione sportiva richiesta dalla scuola per attività obbligatorie e la dotazione informatica (PC o tablet) indicata per iscritto dall’istituto o necessaria per percorsi BES/DSA,
rientrano tra le spese scolastiche straordinarie che non richiedono preventivo accordo.
Diversamente, per i corsi di recupero viene fatta una distinzione: se consigliati dalla scuola non richiedono consenso, altrimenti sì.
È quindi fondamentale fare riferimento al protocollo del Tribunale competente, così da sapere come regolarsi nel proprio caso concreto.
Infine, è bene ricordare che, trattandosi di spese straordinarie, anche quelle che non richiedono il preventivo consenso devono comunque essere documentate dal genitore che le ha sostenute, al fine di ottenere il rimborso dall’altro. Conservare ricevute e documentazione chiara è indispensabile per evitare contestazioni sulle somme richieste.



