Spese straordinarie

Uno dei temi che più frequentemente genera conflitti tra genitori separati o divorziati riguarda le spese straordinarie per i figli. 

Il Tribunale di Brescia, insieme all’ordine degli Avvocati, ha adottato un nuovo Protocollo sulle spese straordinarie, destinato a trovare applicazione nei procedimenti di affidamento, separazione, divorzio e nelle loro successive modifiche, in vigore dal 4 dicembre 2025. 

Il Protocollo nasce con una duplice finalità:

  • favorire accordi consapevoli tra i genitori;
  • ridurre il contenzioso nella fase esecutiva, spesso caratterizzata da incomprensioni e contrasti.

Il presupposto è chiaro: l’assegno di mantenimento copre le spese ordinarie, mentre le spese eccedenti – le cosiddette spese straordinarie o “extra assegno” – devono essere individuate e disciplinate in modo preciso.

Spese ordinarie e spese straordinarie: la distinzione

L’assegno di mantenimento è destinato a coprire le  spese per le esigenze ordinarie di vita del minore, come vitto e abbigliamento, contributo alle spese dell’abitazione e alle utenze.
Sono invece considerate spese straordinarie quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • occasionalità o sporadicità;
  • rilevante entità economica;
  • voluttuarietà o non prevedibilità.

Il Protocollo chiarisce che tali spese devono essere documentate, vanno ripartite, di regola, al 50%, salvo diverso accordo o provvedimento e devono essere rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
Per le spese superiori a € 250,00 che non richiedono accordo preventivo, il genitore anticipante può chiedere il versamento anticipato della quota dell’altro genitore.

Spese sanitarie

Spese sanitarie senza preventivo accordo, come:

  • visite specialistiche ed esami prescritti dal medico curante;
  • prestazioni urgenti o indifferibili in strutture private;
  • trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e ticket sanitari;
  • farmaci e integratori prescritti;
  • spese per interventi sanitari e chirurgici indifferibili ed urgenti sia presso strutture pubbliche che private;
  • occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico.

Spese sanitarie con preventivo accordo, tra cui:

  • visite ed esami non urgenti non effettuati tramite S.S.N.;
  • psicoterapia e logopedia private;
  • cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite S.S.N.;
  • interventi non urgenti o non necessari per la salute.

Spese per l’istruzione, senza accordo preventivo:

  • rette di scuole pubbliche;
  • libri di testo e materiale scolastico (comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva ordinaria);
  • mensa scolastica;
  • dotazioni informatiche richieste dalla scuola;
  • corsi di recupero e lezioni private se suggeriti e/o consigliati dalla scuola;
  • fondo cassa/contributo richiesto dalla scuola;
  • gite giornaliere;
  • tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola se già frequentati durante la convivenza dei genitori o comunque se resi necessari per esigenze lavorative dei genitori;
  • abbonamenti ai trasporti.

Con accordo preventivo:

  • tasse richieste da scuole e università private;
  • gite con pernottamento;
  • corsi di recupero e lezioni private laddove non suggeriti dalla scuola;
  • corsi di specializzazione;
  • alloggio per studenti universitari fuori sede;
  • servizi pre e post scuola non presenti al momento della separazione.

Attività sportive, ricreative e spese varie

Il Protocollo valorizza la continuità delle attività già svolte dai figli prima della separazione.

Non richiedono accordo:

  • attività sportive o artistiche già praticate;
  • spese ricreative fino a € 50 mensili;
  • acquisto del telefono cellulare dai 14 anni (entro il limite di € 150);
  • acquisto della scheda telefonica e/o costo di attivazione del servizio; ricarica telefonica e/o abbonamento mensile;
  • costi di mantenimento del veicolo già in uso al figlio.

Richiedono invece accordo:

  • nuove attività sportive o ricreative;
  • corsi di lingua;
  • spese ricreative oltre ad € 50 mensili;
  • viaggi studio e vacanze senza genitori;
  • patente di guida;
  • spese di acquisto dei mezzi di trasporto (comprensive di tassa di circolazione, assicurazione, manutenzioni e riparazioni);
  • celebrazioni importanti (comunioni, feste di laurea, ecc.).

Spese di custodia e situazioni di particolare fragilità

Sono considerate spese straordinarie senza accordo:

  • baby sitter per esigenze lavorative di entrambi i genitori;
  • centri estivi a costi proporzionati;
  • percorsi di inclusione sociale o lavorativa per figli con disabilità.

Figli maggiorenni non autosufficienti

Le spese per figli maggiorenni non economicamente autonomi devono essere concordate, valutando l’interesse e le aspirazioni del figlio, le condizioni economiche dei genitori e il tenore di vita precedente.

Un aspetto particolarmente rilevante del Protocollo è l’invito ai difensori a ricostruire le abitudini di vita dei figli, a valorizzare il piano genitoriale e tenere conto, in base all’età, della capacità di scelta e autodeterminazione dei figli.
È una visione che va oltre l’elenco delle spese e richiama un modello di genitorialità responsabile e cooperativa, in cui le decisioni economiche sono orientate al reale interesse dei figli e alla sostenibilità per entrambi i genitori.

Conclusioni

Il nuovo Protocollo del Tribunale di Brescia sulla suddivisione delle spese straordinarie rappresenta uno strumento importante di chiarezza e prevenzione del conflitto.
Conoscere le regole di ripartizione sulle spese straordinarie significa evitare fraintendimenti, contenziosi e, soprattutto, proteggere i figli dal peso delle tensioni tra i genitori.

In quest’ottica, il dialogo e l’approccio collaborativo restano la strada privilegiata per costruire accordi più stabili, equilibrati e rispettosi dei bisogni di tutta la famiglia.

Altri articoli

Contattami

Avvocato Gaia Nova
Portico Antica Fonte n. 11
25047 – Darfo Boario Terme (BS)
cell. 3923431522 info@avvocatogaianova.it
gaia.nova@brescia.pecavvocati.it
P.IVA 04138350980
C.F. NVOGAI91T43B149K

ONDIF Brescia