Uno dei temi che più frequentemente genera conflitti tra genitori separati o divorziati riguarda le spese straordinarie per i figli.
Il Tribunale di Brescia, insieme all’ordine degli Avvocati, ha adottato un nuovo Protocollo sulle spese straordinarie, destinato a trovare applicazione nei procedimenti di affidamento, separazione, divorzio e nelle loro successive modifiche, in vigore dal 4 dicembre 2025.
Il Protocollo nasce con una duplice finalità:
- favorire accordi consapevoli tra i genitori;
- ridurre il contenzioso nella fase esecutiva, spesso caratterizzata da incomprensioni e contrasti.
Il presupposto è chiaro: l’assegno di mantenimento copre le spese ordinarie, mentre le spese eccedenti – le cosiddette spese straordinarie o “extra assegno” – devono essere individuate e disciplinate in modo preciso.
Spese ordinarie e spese straordinarie: la distinzione
L’assegno di mantenimento è destinato a coprire le spese per le esigenze ordinarie di vita del minore, come vitto e abbigliamento, contributo alle spese dell’abitazione e alle utenze.
Sono invece considerate spese straordinarie quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:
- occasionalità o sporadicità;
- rilevante entità economica;
- voluttuarietà o non prevedibilità.
Il Protocollo chiarisce che tali spese devono essere documentate, vanno ripartite, di regola, al 50%, salvo diverso accordo o provvedimento e devono essere rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
Per le spese superiori a € 250,00 che non richiedono accordo preventivo, il genitore anticipante può chiedere il versamento anticipato della quota dell’altro genitore.
Spese sanitarie
Spese sanitarie senza preventivo accordo, come:
- visite specialistiche ed esami prescritti dal medico curante;
- prestazioni urgenti o indifferibili in strutture private;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e ticket sanitari;
- farmaci e integratori prescritti;
- spese per interventi sanitari e chirurgici indifferibili ed urgenti sia presso strutture pubbliche che private;
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico.
Spese sanitarie con preventivo accordo, tra cui:
- visite ed esami non urgenti non effettuati tramite S.S.N.;
- psicoterapia e logopedia private;
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite S.S.N.;
- interventi non urgenti o non necessari per la salute.
Spese per l’istruzione, senza accordo preventivo:
- rette di scuole pubbliche;
- libri di testo e materiale scolastico (comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva ordinaria);
- mensa scolastica;
- dotazioni informatiche richieste dalla scuola;
- corsi di recupero e lezioni private se suggeriti e/o consigliati dalla scuola;
- fondo cassa/contributo richiesto dalla scuola;
- gite giornaliere;
- tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola se già frequentati durante la convivenza dei genitori o comunque se resi necessari per esigenze lavorative dei genitori;
- abbonamenti ai trasporti.
Con accordo preventivo:
- tasse richieste da scuole e università private;
- gite con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private laddove non suggeriti dalla scuola;
- corsi di specializzazione;
- alloggio per studenti universitari fuori sede;
- servizi pre e post scuola non presenti al momento della separazione.
Attività sportive, ricreative e spese varie
Il Protocollo valorizza la continuità delle attività già svolte dai figli prima della separazione.
Non richiedono accordo:
- attività sportive o artistiche già praticate;
- spese ricreative fino a € 50 mensili;
- acquisto del telefono cellulare dai 14 anni (entro il limite di € 150);
- acquisto della scheda telefonica e/o costo di attivazione del servizio; ricarica telefonica e/o abbonamento mensile;
- costi di mantenimento del veicolo già in uso al figlio.
Richiedono invece accordo:
- nuove attività sportive o ricreative;
- corsi di lingua;
- spese ricreative oltre ad € 50 mensili;
- viaggi studio e vacanze senza genitori;
- patente di guida;
- spese di acquisto dei mezzi di trasporto (comprensive di tassa di circolazione, assicurazione, manutenzioni e riparazioni);
- celebrazioni importanti (comunioni, feste di laurea, ecc.).
Spese di custodia e situazioni di particolare fragilità
Sono considerate spese straordinarie senza accordo:
- baby sitter per esigenze lavorative di entrambi i genitori;
- centri estivi a costi proporzionati;
- percorsi di inclusione sociale o lavorativa per figli con disabilità.
Figli maggiorenni non autosufficienti
Le spese per figli maggiorenni non economicamente autonomi devono essere concordate, valutando l’interesse e le aspirazioni del figlio, le condizioni economiche dei genitori e il tenore di vita precedente.
Un aspetto particolarmente rilevante del Protocollo è l’invito ai difensori a ricostruire le abitudini di vita dei figli, a valorizzare il piano genitoriale e tenere conto, in base all’età, della capacità di scelta e autodeterminazione dei figli.
È una visione che va oltre l’elenco delle spese e richiama un modello di genitorialità responsabile e cooperativa, in cui le decisioni economiche sono orientate al reale interesse dei figli e alla sostenibilità per entrambi i genitori.
Conclusioni
Il nuovo Protocollo del Tribunale di Brescia sulla suddivisione delle spese straordinarie rappresenta uno strumento importante di chiarezza e prevenzione del conflitto.
Conoscere le regole di ripartizione sulle spese straordinarie significa evitare fraintendimenti, contenziosi e, soprattutto, proteggere i figli dal peso delle tensioni tra i genitori.
In quest’ottica, il dialogo e l’approccio collaborativo restano la strada privilegiata per costruire accordi più stabili, equilibrati e rispettosi dei bisogni di tutta la famiglia.



